Approfitterei per riportare alcune informazioni che riguardano l'argomento in questione.
Nella seduta del 27 gennaio 2006 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le modifiche al Codice deontologico forense.
Vediamo come sono stati modificati gli articoli 17 e 17 bis che a noi interessano.
ARTICOLO 17 - Informazioni sull’attività professionale
L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività.
Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alla modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell’ordine del luogo di svolgimento dell’evento.
II - E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
III - E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.
IV - E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
ARTICOLO 17 bis - Mezzi di informazione consentiti
L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi:
1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dell’ordine dove lo studio ha la sede principale.
In essi devono essere indicati:
●) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
●) il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
●) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
Possono essere indicati soltanto:
●) i titoli accademici;
●) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
●) l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
●) il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie;
●) i settori di esercizio dell’attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario) e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie;
●) le lingue conosciute;
●) il logo dello studio;
●) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
●) l’eventuale certificazione di qualità dello studio (l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il consiglio dell’ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all’ingresso dell’immobile ove è ubicato lo studio dell’avvocato e presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazione all’interno dello stabile;
3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche;
4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all’avvocato, allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza. Nel sito deve essere riportata l’indicazione del responsabile nonché i dati previsti dall’art. 17 e dal punto 1) dell’art. 17 bis.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1).
Anche se non penso, gughi, che la sua iniziale descrizione potesse essere "deontologicamente ingiusta", quello che conta è il contenuto reale del sito ed in base a quello verrà redatta una descrizione che rispetti le direttive editoriali di ODP.
Riguardo la doppia segnalazione confermo quanto scritto da yocoandra (
): più submission in una stessa categoria dovrebbero sovrascriversi, causando solamente un ritardo nella pubblicazione del sito qualora l'editore proceda nella sua analisi seguendo un ordine cronologico.
Grazie per avermi dato l'opportunità di riportare una informazione che può interessare anche ad altri utenti.